Cass. civile, sez. V del 2018 numero 1723 (20/01/2018)



In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto "dell'autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

In materia di autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell'IRAP, il giudice tributario non può limitarsi ad affermare che l'apporto di un praticante non possa di per sé costituire un concreto incremento della prestazione intellettuale del professionista, dovendo invece vagliare se il professionista che se ne è avvalso abbia, con tale apporto, certamente di natura intellettuale e proprio della professione da questi esercitata, accresciuto il valore della consulenza fornita ai clienti dello studio, considerando anche il fatto che a favore di tale praticante sia stata prevista una retribuzione.

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