Articolo 11. I Capi degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia non esercitano funzioni notarili, tenuto conto che i notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.) e hanno proceduto alla dichiarazione di cui all’art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 25.05.1987 sull’esenzione dalla legalizzazione di atti negli Stati membri della CEE o stipulato in merito Convenzioni bilaterali con l’Italia.
Articolo 21. I Capi degli Uffici consolari nei Paesi indicati all’articolo 1 continuano in ogni caso a ricevere, a richiesta di cittadini italiani, testamenti pubblici, segreti ovvero internazionali.
2. Ove il Capo dell’Ufficio Consolare operante in uno dei Paesi indicati all’articolo 1 verifichi una oggettiva e documentata impossibilità di rivolgersi ad un notaio in loco, può ricevere, quando il ritardo possa recare pregiudizio al cittadino italiano, atti che rivestono carattere di necessità ed urgenza.
Articolo 31. Il presente decreto entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il presente decreto verrà inviato all’Ufficio Centrale di Bilancio per il prescritto controllo e per il successivo inoltro alla Corte dei Conti ai fini della registrazione.
Allegati:
Uffici consolari italiani in austria, belgio, francia, germania e lettonia - cessazione delle funzioni notarili finora svolte
Documenti collegati
Il notaio pubblico ufficiale (art. 1 l.n.)