Decreto Ministero degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011




Articolo 1
1. I Capi degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia non esercitano funzioni notarili, tenuto conto che i notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.) e hanno proceduto alla dichiarazione di cui all’art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 25.05.1987 sull’esenzione dalla legalizzazione di atti negli Stati membri della CEE o stipulato in merito Convenzioni bilaterali con l’Italia.

Articolo 2
1. I Capi degli Uffici consolari nei Paesi indicati all’articolo 1 continuano in ogni caso a ricevere, a richiesta di cittadini italiani, testamenti pubblici, segreti ovvero internazionali.
2. Ove il Capo dell’Ufficio Consolare operante in uno dei Paesi indicati all’articolo 1 verifichi una oggettiva e documentata impossibilità di rivolgersi ad un notaio in loco, può ricevere, quando il ritardo possa recare pregiudizio al cittadino italiano, atti che rivestono carattere di necessità ed urgenza.

Articolo 3
1. Il presente decreto entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il presente decreto verrà inviato all’Ufficio Centrale di Bilancio per il prescritto controllo e per il successivo inoltro alla Corte dei Conti ai fini della registrazione.

Allegati:
Uffici consolari italiani in austria, belgio, francia, germania e lettonia - cessazione delle funzioni notarili finora svolte

Documenti collegati

Il notaio pubblico ufficiale (art. 1 l.n.)

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