IRAP, autonoma organizzazione, attività notarile. Il notaio è sottoposto all'imposta se il praticante accresce il valore della consulenza prestata ai clienti dal professionista. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 1723 del 20 gennaio 2018)

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto "dell'autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
In materia di autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell'IRAP, il giudice tributario non può limitarsi ad affermare che l'apporto di un praticante non possa di per sé costituire un concreto incremento della prestazione intellettuale del professionista, dovendo invece vagliare se il professionista che se ne è avvalso abbia, con tale apporto, certamente di natura intellettuale e proprio della professione da questi esercitata, accresciuto il valore della consulenza fornita ai clienti dello studio, considerando anche il fatto che a favore di tale praticante sia stata prevista una retribuzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto il libero professionista è soggetto all'Imposta regionale sulle attività produttive se è dotato di una "autonoma organizzazione". In base a Cass. SSUU 9451/2016 la presenza di una siffatta struttura sarebbe riconducibile non semplicemente alla presenza anche soltanto di un impiegato, magari anche solo part time, occorrendo altresì una concreta attitudine del lavoro del collaboratore a potenziare il lavoro svolto dal lavoratore autonomo.

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