Utilizzo di procacciatori di clienti da parte del notaio. Illecito disciplinare. Tempus regit actum. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7016 del 12 marzo 2019)

In materia di responsabilità civile dei notai, l'utilizzo di procacciatori di clienti da parte del notaio costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 147, comma 1, lett. c), della legge notarile anche in seguito alla modifica introdotta con la l. n. 124 del 2017. Peraltro, l'illecito disciplinare è soggetto alle norme vigenti al tempo della sua commissione, restando irrilevante la loro successiva abrogazione o modificazione in senso favorevole all'incolpato.
Qualora il notaio, sia tramite la formulazione scorretta delle parcelle, sia tramite la rimodulazione di parcelle eseguita correttamente non chieda somme maggiori ai clienti non potrà essere sanzionato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie, il Giudice di seconde cure aveva sanzionato disciplinarmente il notaio il quale aveva appaltato ad una società (cui veniva corrisposto un compenso abnormemente elevato), nella vigenza della normativa antecedente alla entrata in vigore della l. 124/2017, un servizio stabile di procacciamento di clientela che includeva lo svolgimento di attività tipiche di competenza notarile, quali la redazione degli atti e lo studio delle problematiche giuridiche connesse. E' la modifica (apportata dalla l. 124/2017, alla cui stregua, secondo la difesa dell'incolpato, il comportamento contestato non avrebbe più costituito illecito disciplinare) all'art. 147 I comma lett. c) della legge notarile applicabile alla condotta del notaio incolpato? La risposta della S.C. è doppiamente negativa. Da un lato i Giudici hanno osservato come il procacciamento stabile di clientela mantenga il proprio carattere lesivo della dignità della professione notarile, dall'altro come l'illecito disciplinare del notaio sia soggetto alle norme vigenti nel tempo della commissione della condotta antigiuridica. Insomma: non vale la regola, propria del diritto penale, della retroattività della norma più favorevole al reo.

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