Concorrenza tra notai: si, ma non troppa. L'Antitrust non può criticare i Consigli notarili che sanzionano i singoli notai. (Corte Costituzionale, sent. n. 13/2019)

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 93-ter, comma 1-bis, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come introdotto dall'art. 1, comma 495, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dell'art. 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione all'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 - dal Collegio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Commento

(di Daniele Minussi)
L’antefatto è costituito dall’avvio di iniziative disciplinari da parte del Consiglio notarile di Milano nel gennaio 2017 avverso i notai maggiormente produttivi ed economicamente “performanti” in esito all’adozione di una politica ribassista delle parcelle. L'Autorità garante per la concorrenza aveva conseguentemente avviato un procedimento istruttorio volto ad accertare la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
Secondo il Giudice delle leggi però l’Antitrust non può interessarsi delle controversie tra Consigli notarili e i singoli notai (con speciale riferimento a quegli studi che risultassero specialmente efficienti nel concentrare lavoro). Permane dunque in capo ai Consigli notarili distrettuali il potere istruttorio e sanzionatorio con riferimento alle condotte dei professionisti appartenenti all’Ordine la cui condotta, in considerazione della adozione di “politiche commerciali” particolarmente aggressive (mediante riduzioni tariffarie, sconti, esternalizzazione di fasi di lavorazione delle pratiche o ricorso a procacciatori). Di speciale interesse l’aspetto tariffario. La corsa al ribasso, che può essere vinta soltanto da strutture di grande dimensione ovvero da soggetti “residuali” dotati cioè di strutture minimali, con costi all’osso, ma anche aventi attitudine produttiva minima, è una condotta dannosa, dal momento che determina squilibri nel mercato e danneggia gli altri operatori.

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