Codice Civile art. 2699


CAPO II Della prova documentale - SEZIONE I Dell'atto pubblico - (ATTO PUBBLICO)
1. L' atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l' atto è formato.

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