Cass. Civ., sez. III, n. 26961/2007. Illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari notarili.

La riduzione degli onorari e dei diritti notarili, effettuata dal notaio in modo ripetuto e continuato, costituisce di per sè una forma di illecita concorrenza, a norma della lettera c) dell'art. 147 legge notarile n. 89 del 1913, rappresentando un mezzo di pubblicità e di richiamo idoneo a porre in essere un comportamento disdicevole, con la conseguenza che per integrare l'illecito non è necessario uno specifico comportamento doloso, ma è sufficiente la volontarietà del fatto in sé, ossia una volontà, considerata in rapporto alla condotta, in contrasto con la legge, mentre è irrilevante che da tale comportamento non derivi un danno per il prestigio della classe notarile o dei colleghi o la circostanza che i clienti del notaio non si siano resi conto del trattamento di favore usato nei loro confronti.

Commento

La S.C. prende posizione sul tormentato problema della riduzione degli onorari notarili, affermando come la sistematicità della stessa si configuri come una forma di illecita concorrenza. Giova rilevare come la predisposizione di tariffe uniformi per la prestazione notarile sia diretta a proteggere "verso l'alto" il cliente che si rivolge al professionista e, "verso il basso" il decoro e il prestigio della professione nonchè la correttezza della concorrenza tra appartenenti allo stesso ordine professionale, unitamente alla garanzia del mantenimento di uno standard minimale di esecuzione della prestazione.

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