Codice Civile art. 485


CHIAMATO ALL'EREDITA' CHE E' NEL POSSESSO DI BENI

1. Il chiamato all' eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l' inventario entro tre mesi dal giorno dell' apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
2. Trascorso tale termine senza che l' inventario sia stato compiuto, il chiamato all' eredità è considerato erede puro e semplice.
3. Compiuto l' inventario, il chiamato che non abbia anche fatto la dichiarazione a norma dell' articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell' inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all' eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

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