Cassazione Civ., Sez. I, n. 2471/2003. Nel ripartire la pensione di reversibilità il giudice può tener conto della convivenza.

L'articolo 9 della legge 898/1970 prevede che nella ripartizione della pensione di reversibilità occorre tener conto della durata del matrimonio. Tale criterio, peraltro, nel contesto normativo, non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente e in base a un mero calcolo matematico. Nel suo apprezzamento il giudice potrà, dunque, ponderare ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al diritto di reversibilità, da utilizzarsi, eventualmente, quali correttivi del risultato che conseguirebbe all'applicazione del mero criterio temporale. In quest'ottica, e al solo fine di evitare che l'ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio, e il secondo coniuge del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita, anche l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata dal giudice del merito quale elemento da apprezzare, nel caso concreto, per una più compiuta valutazione delle situazioni.

Commento

La pronunzia non conferisce rilievo al rapporto more uxorio. La convivenza prematrimoniale rileva infatti, nel caso di specie, semplicemente sulla scorta del preciso presupposto costituito dall'essere stata seguita dall'instaurazione del rapporto matrimoniale.

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