Cass. civile del 1993 numero 6381 (08/06/1993)


La convivenza more uxorio tra persone in stato libero non costituisce causa di illiceitá e, quindi, di nullità di un contratto attributivo di diritti patrimoniali (nella specie, comodato) collegato a detta relazione, in quanto tale convivenza, ancorché‚ non disciplinata dalla legge, non contrasta né con norme imperative, non esistendo norme di tale natura che la vietino, né con l'ordine pubblico, che comprende i principi fondamentali informatori dell'ordinamento giuridico, né con il buon costume, inteso, a norma delle disposizioni del codice civile (vedi art. 1343, 1354), come il complesso dei principi etici costituenti la morale sociale di un determinato momento storico, bensì ha rilevanza nel vigente ordinamento per l'attribuzione di potestà genitoriale nell'ipotesi disciplinata dall'art. 317 bis, codice civile, come nella normativa della legge 27-7-1978, n. 392 in ordine alla successione nel contratto di locazione.

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