Cass. Civ., sez. III, n. 11330/2009. Attribuzione effettuata durante la convivenza more uxorio e azione di ingiustificato arricchimento.

L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.

Commento

(di Daniele Minussi) L'ambito dell'attribuzione sine (giusta) causa che legittima la proposizione dell'azione di cui all'art. 2041 cod.civ. deve essere ricavato in negativo dopo aver escluso la sussistenza di qualsiasi titolo giustificativo della stessa, in esso compreso anche l'obbligazione naturale.

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