Cass. civile, sez. Lavoro del 1991 numero 6083 (29/05/1991)


La prova che le prestazioni lavorative fra conviventi "more uxorio", le quali possono essere rese anche per cortesia o a titolo gratuito, sono invece riconducibili ad un contratto di lavoro subordinato deve essere fornita dal soggetto che invoca la sussistenza del relativo rapporto e l' accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione.

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