Può il convivente di colui che sia già subentrato nel contratto di locazione, a propria volta subentrare a quest'ultimo che, successivamente, sia venuto meno? (art. 6, comma i, l. n. 382/1978). (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3548 del 13 febbraio 2013)

L’art. 6, comma I della l. n. 392/1978 trova applicazione anche qualora l’evento della morte riguardi un soggetto che sia in precedenza subentrato ai sensi della stessa norma nella posizione di conduttore al conduttore originario, dovendosi escludere che la norma possa operare solo con riguardo alla successione nella posizione di quest’ultimo.
Ne consegue che non si configura l’occupazione senza titolo del convivente more uxorio del conduttore dell’alloggio a sua volta subentrato al padre nella locazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi del I comma dell'art.6 della legge 1978/392 "in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi." Nel caso di specie il subingresso nella locazione era già intervenuto in favore del figlio, stante il decesso del padre conduttore. La S.C. ha stabilito che, nell'ipotesi del venir meno anche di costui, il convivente goda di protezione, come già deciso da Corte Cost. 1988 n.404.

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