Morte del socio di cooperativa a proprietà indivisa e diritti del convivente more uxorio



L'art. 2534 cod.civ., dettato in materia di società cooperative, dispone che in caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo disponga la continuazione della società con gli eredi, questi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, per quanto attiene alle cooperative edilizie a proprietà indivisa. L'art. 17 della Legge 179/92 (attualmente abrogato) aveva introdotto disposizioni che conferivano espresso rilievo alla convivenza more uxorio. In base a detta disposizione, al socio che fosse venuto meno dopo l'assegnazione dell'alloggio si sarebbero sostituiti, infatti, nella qualità di socio e di assegnatario, il coniuge superstite, ovvero, in sua mancanza, i figli minorenni ovvero il coniuge separato, al quale, con sentenza del tribunale, sia stato destinato l'alloggio del socio defunto. In difetto del coniuge e dei figli minorenni, analogo diritto era riservato a coloro che convivano more uxorio nonchè agli altri componenti del nucleo familiare. Il tutto subordinatamente all'accertamento della convivenza alla data del decesso e del possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione degli alloggi. Importante era la prescrizione di cui al III comma della norma in esame apri, in base alla quale la convivenza, alla data del decesso, doveva essere instaurata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica od essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto. Come premesso, la disposizione è stata abrogata in seguito all'entrata in vigore della Legge 23 febbraio 2006, n. 51 .

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  • Studio n. 171-2008/C, L'edilizia residenziale pubblica problematiche notarili

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