Tutela della famiglia di fatto e risarcimento del danno conseguente alla perdita di un prossimo congiunto. (Cass. Civ., Sez. III, n. 12278 del 7 giugno 2011)

In materia di responsabilità civile, il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non soltanto ai membri della famiglia legittima della vittima, ma anche a quelli della famiglia naturale, come il convivente more uxorio ed il figlio naturale non riconosciuto, a condizione che gli interessati dimostrino la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra essi e la vittima assimilabile al rapporto coniugale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Un altro passo, invero non piccolo, sulla via che conduce ad una più compiuta protezione della famiglia di fatto.
Da sottolineare come l'elemento cardine sia costituito dalla prova della natura durevole del rapporto.

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