Cass. civile, sez. I del 1995 numero 6866 (17/06/1995)


In materia di diritto al subentro nell' assegnazione di un alloggio dell' edilizia residenziale pubblica in caso di morte dell' assegnatario, la posizione dei figli di quest' ultimo, ai sensi dell' art. 15 della legge Regione Veneto 12 dicembre 1984 n. 60 (abrogata dalla successiva legge regionale 20 marzo 1990 n. 19), si distingue, al pari di quella di tutti i componenti del nucleo familiare indicati dall' art. 2 secondo comma (coniuge, "figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi", affiliati) da quella dei soggetti che ai sensi della stessa disposizione "fanno altresì parte del nucleo" (convivente "more uxorio", ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado), o "possono essere considerati componenti del nucleo familiare" anche se non legati da vincoli di parentela o affinità, in relazione alla stabilità della convivenza e alla sua finalizzazione alla reciproca assistenza. Infatti per i componenti del nucleo familiare in senso stretto l' unica condizione posta al diritto alla successione nel rapporto è quella della loro convivenza con l' assegnatario deceduto al momento della sua morte - senza che possa al riguardo distinguersi la posizione del figlio che abbia ripreso la convivenza dopo un periodo di interruzione -, mentre il requisito della stabile convivenza da almeno due anni (anagraficamente comprovata) e la procedura d' attribuzione di rilevanza all' ampliamento del nucleo familiare prevista dall' art. 16 riguardano solo i soggetti estranei al nucleo familiare originario e non riconducibili alla nozione di "accrescimento naturale" (allusiva alla posizione dei figli - legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi).

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