E' possibile che le parti, le quali hanno deferito ad un terzo il compito di determinare la prestazione (o altro diverso elemento del contratto),
si siano intese rimettere al mero arbitrio di costui (c.d.
arbitrium merum, cfr. II° comma art.
1349 cod.civ. ).
Questa eventualità deve essere espressa in modo esplicito, poiché, se non risulta il contrario, si presumerà trattarsi non di mero arbitrio bensì di equo apprezzamento
nota1 .
Il mero arbitrio si sostanzia in un apprezzamento effettuato alla luce di criteri eminentemente soggettivi, dunque non infrenato da criteri o da vincoli esterni
nota2 . Conseguentemente l'arbitratore è completamente libero nello svolgimento dell'incarico affidatogli, essendo il suo intervento impugnabile ai sensi del II° comma dell'art.
1349 cod.civ. soltanto a cagione della di lui mala fede (vale a dire il dolo)
nota3. In buona sostanza una critica dell'operato dell'arbitratore è possibile soltanto nella misura in cui si sia comportato illecitamente allo scopo di frodare le ragioni dell'una o dell'altra parte
nota4 .
La legge prevede, quale conseguenza della mancanza della determinazione del terzo, la nullità del contratto. Ciò a meno che le parti non si accordino per la sostituzione dell'arbitratore. In particolare risulta escluso che le parti possano rivolgersi al giudice (come invece è possibile per il caso di mancata determinazione nell'arbitrium boni viri)
nota5.
Note
nota1
Biamonti, voce Arbitrato, in Enc.dir., II, 1958, p.952.
top1nota2
Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.394.
top2nota3
Vasetti, voce Arbitraggio, in N.sso Dig.it., I, 1958, p.836.
top3nota4
Bianca, Diritto civile, vol.III, MIlano, 2000, p.337.
top4nota5
Gabrielli, Il contenuto e l'oggetto, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t.1, Torino, 1999, p.754.
top5Bibliografia
- BIAMONTI, Arbitrato, Enc.dir., II, 1958
- GABRIELLI, Il contenuto e l'oggetto , Torino, I contratti in generale di Gabrielli, 1999
- SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt. 1321-1352), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1970
- VASETTI, Arbitraggio, N.sso Dig.it, I, 1958