Codice Civile art. 799


CONFERMA ED ESECUZIONE VOLONTARIA DI DONAZIONI NULLE

1. La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 799"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti