Decreto Presidente Repubblica del 2004 numero 173 art. 23


DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
4. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle allegate al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, viene effettuata la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra rimodulati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione stessa.
6. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero per i beni e le attività culturali.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441. Restano in vigore gli articoli da 12 a 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati.
8. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 19, comma 4, è abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
9. Ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, quale ufficio dirigenziale di livello non generale.
10. Il sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato rappresenta il Ministero nella commissione consultiva per le questioni inerenti alla riservatezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.
11. Nella fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il capo del dipartimento può ricoprire anche uffici dirigenziali di livello generale compresi nel dipartimento.
12. Nella fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il direttore regionale può essere titolare anche di uffici dirigenziali di livello non generale compresi nella direzione regionale.
13. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2:
1) al comma 5, lettera a), le parole: "al Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: "ai capi dei Dipartimenti";
2) al comma 6, le parole: "al Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: "ai capi dei Dipartimenti";
3) al comma 9 le parole: "nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito delle relative dotazioni organiche.";
4) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione del Ministero, assegnando unità di personale in numero non superiore al cinquanta per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2. Il suddetto Dipartimento fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.";
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'Ufficio di Gabinetto si articola in due uffici di livello dirigenziale generale cui sono preposti due dirigenti di prima fascia, entro i limiti della relativa dotazione organica, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con le funzioni di Vice capi di Gabinetto.";
2) al comma 2, le parole "del Segretariato generale" e "il Segretariato generale" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dei Dipartimenti" e "i Dipartimenti";
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "del Segretariato generale e delle direzioni generali" sono sostituite dalle seguenti: "dei Dipartimenti, delle direzioni generali e delle direzioni regionali";
d) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le attività di controllo interno sono svolte da un collegio di tre membri, nominati con decreto del Ministro, scelti tra esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Due dei componenti del collegio sono nominati, entro i limiti della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, con incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le funzioni di presidente del collegio sono assegnate, con decreto del Ministro, ad uno dei componenti.";
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441" sono sostituite dalle seguenti: "delle prescritte dotazioni organiche";
f) gli articoli 9, 10 e 11 sono abrogati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

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