Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. unico


I rapporti costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati l'accordo 20 giugno 1956, relativo alla disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, nonché l'accordo 17 luglio 1957 per la redazione delle disposizioni regolamentari di cui agli articoli 19 e 20 del predetto accordo economico 20 giugno 1956, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese industriali (Decreto legislativo emanato in seguito alla delega prevista dalla L. 14 luglio 1959, n. 741, in attuazione transitoria dell'art. 39, u. co., Cost).

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