Decorso del cinquantennio ai fini della natura culturale di un bene



Il previgente t.u. in materia di beni culturali (D. Lgs. 490/99) assumeva il requisito della misura minima di anni cinquanta di vetustà al fine della considerazione di un bene come culturale nota1.
E' stato osservato che il requisito del decorso del cinquantennio dovesse essere rettamente inteso: se non v'era bene che potesse essere qualificato culturale o artistico a meno che non fosse trascorso detto termine non sarebbe stato tuttavia vero il contrario: che cioè il decorso di esso potesse rendere bene culturale automaticamente qualsiasi cespite. Il requisito del compimento dei cinquanta anni era, in altri termini, un limite onde poter procedere all'accertamento della natura culturale di un bene.

L'attuale disciplina portata dal D. Lgs. 42/04 è non poco mutata (anche in esito alla novellazione di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 106: ai sensi del V comma dell'art. 10 del Codice, salvo quanto disposto dagli artt. 64 e 178 del Codice, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al I comma e al III comma, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni se si tratta di mobili o ad oltre settanta anni se si tratta di immobili.

D'altronde, ai sensi dell'art. 12 del Codice, le cose immobili e mobili indicate all'art. 10, I comma (come modificato dall'art. 2 , D. Lgs. 62/08), che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al II comma (vale a dire la verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico od etnoantropologico) . Il concetto è rafforzato dal modo di disporre dell'art. 54, II comma, del Codice, secondo il quale sono inalienabili le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'art. 10, I comma, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settant'anni, se immobili fino alla conclusione del procedimento di verifica di cui all'art. 12 del Codice. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente Codice, ai sensi dell'art. 12, IV, V e VI comma.

In tal modo le cose appartenenti allo Stato, agli enti pubblici ed alle persone giuridiche non lucrative sono assoggettate automaticamente ad una disciplina di salvaguardia per il solo fatto di avere più di cinquanta anni, fatta salva una successiva ricognizione di assenza di interesse culturale.

Qual è il dies a quo del termine rispettivamente cinquantennale per i beni mobili e settantennale per gli immobili? La risposta è meno agevole di quelle he potrebbe sembrare. Per i beni mobili si pensi al fatto che anche un dipinto, una scultura, un bassorilievo possono (anzi spesso sono) essere perfezionati dall'Autore in tempi non perfettamente definibili. Si pensi ad un blocco di marmo che venga lavorato a più riprese dallo scultore per un periodo di tempo di anni. Quando l'opera potrebbe dirsi finita? Forse nel tempo dell'ultimo colpo di scalpello? Sarà possibile riferire della incompiutezza dell'opera? Non è infrequente che accada che l'Artista lasci il proprio lavoro non finito (perchè insoddisfatto ovvero abbia a dedicarsi ad altra opera). Un conto è parlare di incompiutezza soggettiva, altra cosa è riferire di tale aspetto dal punto di vista della protezione accordata dalla legge. Occorrerà pertanto reputare che, al di là dello stato del lavoro, il periodo di tempo prescritto dalle riferite disposizioni abbia a decorrere dall'ultimo momento in cui l'Artista si sia applicato all'opera. Diversamente è a dirsi per i beni immobili. Questi ultimi sono contrassegnati da un iter procedimentale costruttivo definito da provvedimenti amministrativi che ne scandiscono la venuta ad esistenza. Così l'edificazione di un fabbricato deve essere debitamente autorizzata da permesso di costruire (ovvero da DIA o SCIA) e ha termine con la richiesta ed il relativo rilascio della licenza d'uso (un tempo abitabilità/agibilità). Prima della consecuzione di detto titolo abilitativo infatti l'edificio non può essere considerato se non un mero manufatto, privo di quelle caratteristiche che lo rendono idoneo ad essere fruito conformemente alla propria destinazione. Va tuttavia rilevato che, quantomeno in riferimento alla disciplina introdotta per effetto del T.U. in materia urbanistica 380 del 2001, la licenza d'uso si perfeziona per il tramite di un procedimento di silenzio-assenso che, al di là del tortuoso percorso, conduce all'automatica consecuzione dell'abilitazione amministrativa.

Note

nota1

Parlavano di tale requisito le seguenti norme di cui al T.U. 490/99:
a. l'art. 2 VI comma , ai sensi del quale non erano soggette alla disciplina del t.u., a norma del I comma, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalisse ad oltre cinquant'anni;
b. l'art. 3 del t.u. che, nel prevedere categorie speciali di beni culturali, annoverava alla lettera f) i beni e gli strumenti d'interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquant'anni;
c. l' ALLEGATO (previsto dall'art. 62, I comma; art. 72, I comma; art. 73, III comma , lettera a) che, nell'elencare una serie di categorie di beni, faceva menzione di oggetti che avessero più di cinquant'anni e non appartenessero all'autore.
top1

Prassi collegate

  • Quesito n. 615-2011/C, Ristrutturazione edilizia e presunzione di culturalità del bene

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decorso del cinquantennio ai fini della natura culturale di un bene"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti