Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 83-sexies


DIRITTO D'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ED ESERCIZIO DEL VOTO

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.
(Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 7 dell’art. 2, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)
3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea. Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.
(Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 7 dell’art. 2, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)
4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data indicata nel comma 2, ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento, oppure entro il successivo termine indicato nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
(Comma così modificato dalla lettera c) del comma 7 dell’art. 2, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)
5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi.
(Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 7 dell’art. 2, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)
(L’originario Titolo II, comprendente gli articoli da 80 a 90 - già modificato dall’art. 9.61, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, dall’art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, dall’art. 11, D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170 e dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 14, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 - è stato così sostituito con l’attuale Titolo II, comprendente gli articoli da 79-quater a 90, dal comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)

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