RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE CRISI1. Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI nonché gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE. I provvedimenti, indicati all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, con cui è disposta la riduzione o la conversione di azioni, di altre partecipazione e di strumenti di capitale, o l'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa sono adottati sentita la Consob per i profili di competenza.
2. Ai fini del comma 1, i riferimenti contenuti nel decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE alla disciplina in materia di acquisto di partecipazioni qualificate, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa prevista ai sensi del Testo unico bancario si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente decreto legislativo.
(Articolo inserito dall’ art. 2, comma 6, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, che ha inserito l’intero Capo II-bis, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015)