Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 1


PARTE I Disposizioni comuni (DEFINIZIONI)

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le società e la borsa;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
(Lettera così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44)
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) “AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
(Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130)
e) "società di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;
(Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
(Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
(Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) 'società di investimento a capitale variabile'(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni;
(Lettera così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44)
i-bis) 'società di investimento a capitale fisso' (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;
(Lettera inserita dall’ art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44)
i-ter) “personale”: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
(Lettera inserita dall’ art. 4, comma 1, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72)
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;
(Lettera modificata dall'art. 5, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 e sostituita dall'art. 32, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi, anche, il comma 3 del medesimo art. 32, D.L. 78/2010. Successivamente la presente lettera è stata così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che ha sostituito le originarie lettere j), k), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies) con le attuali lettere j), k), k-bis), k-ter), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies))
k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata;
(Lettera sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che ha sostituito le originarie lettere j), k), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies) con le attuali lettere j), k), k-bis), k-ter), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies). Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 22, comma 5, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e dall’ art. 17, comma 1, lett. a), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49)
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
(Lettera inserita dall’ art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che ha sostituito le originarie lettere j), k), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies) con le attuali lettere j), k), k-bis), k-ter), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies))
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto;
(Lettera inserita dall’ art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che ha sostituito le originarie lettere j), k), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies) con le attuali lettere j), k), k-bis), k-ter), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies))
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le Sicav e le Sicaf;
(Lettera così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che ha sostituito le originarie lettere j), k), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies) con le attuali lettere j), k), k-bis), k-ter), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies))
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;
(Lettera così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che ha sostituito le originarie lettere j), k), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies) con le attuali lettere j), k), k-bis), k-ter), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies))
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
(Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47 e, successivamente, così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che ha sostituito le originarie lettere j), k), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies) con le attuali lettere j), k), k-bis), k-ter), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies))
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;
(Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47 e, successivamente, così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che ha sostituito le originarie lettere j), k), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies) con le attuali lettere j), k), k-bis), k-ter), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies))
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39;
(Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47 e, successivamente, così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che ha sostituito le originarie lettere j), k), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies) con le attuali lettere j), k), k-bis), k-ter), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies))
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
(Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47 e, successivamente, così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che ha sostituito le originarie lettere j), k), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies) con le attuali lettere j), k), k-bis), k-ter), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies))
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE;
(Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47 e, successivamente, così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che ha sostituito le originarie lettere j), k), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies) con le attuali lettere j), k), k-bis), k-ter), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies))
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital' (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013;
(Lettera inserita dall’ art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44)
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale' (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013;
(Lettera inserita dall’ art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44)
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;
(Lettera inserita dall’ art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44)
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o più Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attività;
(Lettera inserita dall’ art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44)
m-undecies) 'investitori professionali': i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
(Lettera inserita dall’ art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44)
m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli investitori che non sono investitori professionali;
(Lettera inserita dall’ art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44)
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi;
(Lettera sostituita dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 e modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44)
o) "società di gestione del risparmio" (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
(Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274)
o-bis) 'società di gestione UE': la società autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più OICVM;
(Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 e, successivamente, così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che ha sostituito le orininarie lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter), q-quater), e r) con le attuali lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter), q-quater), q-quinquies) e r))
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA;
(Lettera sostituita dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che ha sostituito le originarie lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter), q-quater), e r) con le attuali lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter), q-quater), q-quinquies) e r))
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA;
(Lettera sostituita dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che ha sostituito le originarie lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter), q-quater), e r) con le attuali lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter), q-quater), q-quinquies) e r))
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF;
(Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47 e, successivamente, così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che ha sostituito le originarie lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter), q-quater), e r) con le attuali lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter), q-quater), q-quinquies) e r))
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario;
(Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47 e, successivamente, così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che ha sostituito le originarie lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter), q-quater), e r) con le attuali lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter), q-quater), q-quinquies) e r))
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder è unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario;
(Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47 e, successivamente, così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che ha sostituito le originarie lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter), q-quater), e r) con le attuali lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter), q-quater), q-quinquies) e r))
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
(Lettera inserita dall’ art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che ha sostituito le originarie lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter), q-quater), e r) con le attuali lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter), q-quater), q-quinquies) e r))
r) 'soggetti abilitati': le Sim, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento;
(Lettera sostituita dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274, dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 e modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che ha sostituito le originarie lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter), q-quater), e r) con le attuali lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter), q-quater), q-quinquies) e r))
r-bis) "Stato di origine della società di gestione armonizzata": lo Stato dell'UE dove la società di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale;
(Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47 e, successivamente, così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44)
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in cui l'OICR è stato costituito; (29)
r-quater) ‘rating del credito’: un parere relativo al merito creditizio di un'entità, così come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009; (52)
r-quinquies) ‘agenzia di rating del credito’: una persona giuridica la cui attività include l'emissione di rating del credito a livello professionale; (52)
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine;»; (16)
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati; (9)
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari; (10)
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari; (27)
w) “emittenti quotati”: i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; (55)
w-bis) “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; (11)
w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (62)
w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (62)
w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (62)
w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (62)
w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (62)
w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (62)
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente; (12)
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea, aventi sede legale in Italia; (56)
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea, aventi sede legale in Italia; (57)
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato tale scelta; (58)
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; (59) (26)
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; (60)
w-quater.1) “PMI”: fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet; (49)
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; (32)
w-sexies) “provvedimenti di risanamento”: i provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorità di altri Stati comunitari; (54)
w-septies) “depositari centrali di titoli”: i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (61).
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. (17)
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali. (17)
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini. (18)
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine. (19)
3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d). (20)
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresì strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 5. (28)
5. Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
(Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonché l'attività di market maker.
(Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
(Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
(Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.
(Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).
(Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.
(Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di negoziazione" si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
(Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali» si intende una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dell'Unione europea, delle imprese sociali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI.
(Comma aggiunto dall’ art. 30, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e modificato dall’ art. 4, comma 10, lett. 0a), n. 1), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall’ art. 1, comma 70, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 18, comma 8, lett. a), n. 1), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, a decorrere dal 20 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 112/2017)
5-decies. Per «start-up innovativa» si intende la società definita dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
(Comma aggiunto dall’ art. 30, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)
5-undecies. Per «piccola e media impresa innovativa» o «PMI innovativa» si intende la PMI definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.
(Comma inserito dall’ art. 4, comma 10, lett. 0a), n. 2), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33)
5-duodecies. Per “imprese sociali” si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, costituite in forma di società di capitali o di società cooperativa.
(Comma aggiunto dall’ art. 18, comma 8, lett. a), n. 2), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, a decorrere dal 20 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 112/2017)
6. Per "servizi accessori" si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;
(Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
(Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. p), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
g) l'intermediazione in scambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento;
g-bis) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.
(Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. q), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
(Comma aggiunto dall'art. 9.48, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
(Comma aggiunto dall'art. 9.48, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.
(Comma aggiunto dall'art. 9.48, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)

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