Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 6


VIGILANZA REGOLAMENTARE

01. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:
a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;
b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;
d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.
(Comma così premesso dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
02. Per le materie disciplinate dalla direttiva 2006/73/CE, della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessità di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrità del mercato che non sono adeguatamente considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti, considerata la struttura del mercato italiano;
b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per materia.
(Comma così premesso dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea.
(Comma così premesso dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:
a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili;
(Lettera prima modificata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 e poi così sostituita dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
b) gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
(Lettera così sostituita dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
1) i criteri e i divieti all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio;
3) gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR;
5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonchè di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni.
(Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297)
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
a) trasparenza, ivi inclusi:
1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonchè della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;
2) le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;
3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passività potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti detenuti dall'impresa;
b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:
1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti;
2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti;
3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;
4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;
5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi.
(Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
2-bis. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonchè alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
a) requisiti generali di organizzazione;
b) continuità dell'attività;
c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di cui alla lettera e);
d) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonchè della gestione collettiva del risparmio;
e) controllo della conformità alle norme;
f) gestione del rischio dell'impresa;
g) audit interno;
h) responsabilità dell'alta dirigenza;
i) trattamento dei reclami;
j) operazioni personali;
k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività;
l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;
m) conservazione delle registrazioni;
n) procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi.
(Il comma 2-bis, già inserito dall'art. 10, L. 28 dicembre 2005, n. 262 che è stato abrogato dal comma 6 dell'art. 10, L. 6 febbraio 2007, n. 13, è stato nuovamente aggiunto dalla lettera e) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
2-ter. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2-bis, sono competenti:
a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle lettere a), b), c), f), g) e h);
b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d), e), i), j), l), m) e n);
c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive funzioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla lettera k).
(Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:
a) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi;
b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);
c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:
1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
2) le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purchè esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
4) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione;
5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea.
(Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento i clienti professionali privati nonchè i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.
(Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonchè i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.
(Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)

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