Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 5


PARTE II Disciplina degli intermediari - TITOLO I Disposizioni generali - CAPO I Vigilanza - (FINALITÀ E DESTINATARI DELLA VIGILANZA)

1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:
a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
b) la tutela degli investitori;
c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;
d) la competitività del sistema finanziario;
e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.
(Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari.
(Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
(Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3.
(Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.
5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:
a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;
b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.
(Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite ed è allegato al regolamento di cui all'articolo 6, comma 2-bis.
(Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)

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