Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 60-bis.2


PIANI DI RISOLUZIONE

1. La Banca d'Italia predispone, sentita la Consob per i profili di competenza:
a) un piano di risoluzione individuale per ciascuna Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE; ovvero
b) un piano di risoluzione di gruppo per i gruppi indicati dall'articolo 11, secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE].
2. I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob.
3. Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo III, Capo I, del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e le disposizioni da esso richiamate.
(Articolo inserito dall’ art. 2, comma 6, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, che ha inserito l’intero Capo II-bis, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015)

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