Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 60-bis.4-bis


STRUMENTI DI DEBITO CHIROGRAFARIO DI SECONDO LIVELLO

1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario.
(Articolo inserito dall’ art. 1, comma 1104, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)

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