Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 190-ter


ALTRE VIOLAZIONI IN TEMA DI ATTIVITÀ RISERVATE

1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro:
a) in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi prevista, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31;
[b) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis e di quelle emanate in base ad esso;]
(Lettera abrogata dall’ art. 1, comma 43, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
[c) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso;]
(Lettera abrogata dall’ art. 1, comma 43, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
d) alle persone fisiche, in caso di inosservanza dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-quinquies.
2. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.
2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.
(Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 43, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
(Articolo inserito dall’ art. 5, comma 5, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72)

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