H.B.37 – Momento dell’acquisto del diritto di intervento in assemblea nelle società ammesse alla gestione accentrata dei titoli


Massima

1° pubbl. 9/10

Nelle società ammesse alla gestione accentrata dei titoli il diritto di intervento in assemblea si acquista ai sensi dell’art. 83-sexies T.U.F.:
a) nel caso di società quotate:
  • con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente l’assemblea (non sono ammesse deroghe statutarie a tale regola);
b) nel caso di società non quotate il cui statuto nulla disponga in merito:
  • con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al momento dell’apertura dell’assemblea;
c) nel caso di società non quotate il cui statuto richieda che le azioni siano registrate nel conto del soggetto cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, alternativamente:
  1. nell’ipotesi che lo statuto vieti la cessione fino alla chiusura dell’assemblea:
con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al termine della giornata anteriore rispetto all’assemblea di un numero di giorni coincidente con la regola statutaria;
  1. nell’ipotesi che lo statuto non vieti la cessione fino alla chiusura dell’assemblea:
con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al termine della giornata anteriore rispetto all’assemblea di un numero di giorni coincidente con la regola statutaria, se il soggetto legittimato ha acquistato le azioni anteriormente a tale termine, nel caso contrario (acquisto successivo) con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al momento dell’apertura dell’assemblea.


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