Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 60-bis.3


RISOLVIBILITÀ

1. La Banca d'Italia valuta se una Sim non facente parte di un gruppo è risolvibile secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e dalle disposizioni da esso richiamate.
2. La Banca d'Italia valuta se un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 è risolvibile, quando ne è l'autorità di risoluzione di gruppo, nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e dalle disposizioni da esso richiamate.
3. Se, a seguito della valutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilità di una Sim o di un gruppo, la Banca d'Italia procede secondo quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE, adottando, ove opportuno, le misure ivi disciplinate, sentita la Consob per i profili di competenza.
(Articolo inserito dall’ art. 2, comma 6, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, che ha inserito l’intero Capo II-bis, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015)

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