Decreto Legge del 2017 numero 148 art. 19-quater


BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2017 e a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)

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