Decreto Legge del 2017 numero 148 art. 12


PROCEDURA DI CESSIONE ALITALIA

1. Il termine per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è esteso sino al 30 aprile 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria in corso di svolgimento.
2. Allo scopo di garantire l'adempimento delle obbligazioni di trasporto assunte dalla amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale senza soluzione di continuità del servizio di trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il territorio nazionale esercitati dalle società di cui al precedente comma 1 nelle more dell'esecuzione della procedura di cessione dei complessi aziendali, nonché allo scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del programma della relativa procedura di amministrazione straordinaria, l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2018. Tale importo può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria ed è restituito entro il termine dell'esercizio. La durata del finanziamento, per la quota erogata nel 2017, è prorogata fino al 30 settembre 2018. L'organo commissariale provvede al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali delle predette società e per il perseguimento delle finalità di cui al programma dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
2-bis. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità e gli obiettivi di continuità territoriale, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione della gara.
(Comma inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
3. A seguito dell'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, l'organo commissariale delle predette società può esercitare la facoltà di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sino alla data di efficacia della cessione dei predetti complessi aziendali; sino a tale data non trova applicazione quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Nell'ambito delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle società di cui al primo periodo del presente comma, trovano applicazione le disposizioni dettate per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

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