Decreto Legge del 2017 numero 148 art. 1


TITOLO I Disposizioni in materia fiscale (ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI)

1. I termini per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
[2. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti: «13-quater. Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore può esercitare nuovamente la facoltà di cui al comma 1 provvedendo a:
a) presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all'agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017;
b) pagare, con le modalità di cui comma 7:
1) in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l'importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;
2) nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, nonché, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
13-quinquies. Nell'istanza di cui al comma 13-quater, lettera a), il debitore indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme di cui alla lettera b), n. 2, dello stesso comma 13-quater, entro il numero massimo ivi previsto, e assume l'impegno di cui al comma 2.
13-sexies. A seguito della presentazione dell'istanza prevista dal comma 13-quater, lettera a), si producono gli effetti previsti dal comma 5. L'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:
a) entro il 31 marzo 2018, l'importo di cui alla lettera b), n. 1, del comma 13-quater;
b) entro il 31 luglio 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
13-septies. Fermo quanto previsto dai commi 13-quinquies e 13-sexies, alla definizione agevolata di cui al comma 13-quater si applicano, tutte le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del comma 13-ter.».]
(Comma soppresso dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
3. Al fine di consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, è incrementato di 8,3 milioni di euro nel 2018.
3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefìci derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 1127, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 29 dicembre 2017 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1128, della medesima legge n. 205/2017)
3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 1127, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 29 dicembre 2017 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1128, della medesima legge n. 205/2017)
4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato “Decreto”, per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:
a) dal 2000 al 2016:
1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto;
2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4 si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il pagamento delle stesse somme, salvo quanto previsto dal comma 8, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
7. L'agente della riscossione:
a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;
b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 2), compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 1):
a) l'agente della riscossione comunica al debitore:
1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera b);
b) il debitore è tenuto a pagare:
1) in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a), numero 1). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;
2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:
a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere a), numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;
b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
10-bis. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.
(Comma inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma 13-ter dell'articolo 6 del Decreto.
(Comma inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Comma inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021».
(Comma inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
10-sexies. All'articolo 6, comma 12, del Decreto, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
(Comma inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
11. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo le parole «2 aprile 1958, n. 377» sono inserite le seguenti: «, per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.».
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 39, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
11-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-sexies e 11-bis si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e a 96 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'applicazione dei commi da 4 a 10-sexies del presente articolo, e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
11-quater. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)

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