Decreto Legge del 2017 numero 148 art. 13


NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA SOCIETARIA

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 120:
1) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante:
a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;
b) se agisce solo o in concerto;
c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;
d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;
e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.
La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.
La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d).
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del presente comma.»;
(Numero così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
2) al comma 5, dopo le parole «le comunicazioni previste dal comma 2» sono aggiunte le seguenti: «o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis»;
b) all'articolo 193, comma 2, le parole «rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis».
1-bis. All'articolo 10, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «e possono essere rinnovati per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «e possono essere rinnovati per due volte».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sono adottate entro il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, a decorrere dal 1° dicembre 2018.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)

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