Decreto Legge del 2017 numero 148 art. 12-bis


DISPOSIZIONI FINALIZZATE AD OTTIMIZZARE LE ATTIVITÀ CONNESSE AL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO E A GARANTIRE L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA IN VOLO

1. Al fine di ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e di garantire l'efficienza e la sicurezza in volo:
a) al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, dopo la parola: «aerea» sono inserite le seguenti: «e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248,»;
b) all'articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, i commi 3 e 4 sono abrogati.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 euro per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 alla cui copertura, pari a 121.000 euro per l'anno 2018 e a 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)

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