Decreto Legge del 2017 numero 148 art. 14


MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 2012, N. 21 IN MATERIA DI REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA GOLDEN POWER E DI CONTROLLO DEGLI INVESTIMENTI EXTRA UE

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente «8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole «I pareri di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e, nel caso di operazione posta in essere da un soggetto esterno all'Unione europea, 1-ter»;
2) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica tra cui:
a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie;
b) tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare;
c) sicurezza dell'approvvigionamento di input critici;
d) accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili.
Con i medesimi regolamenti sono individuati altresì la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni.»;
(Numero così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
3) al comma 2, dopo le parole «Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da o nei confronti di una società che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti «o 1-ter»;
4) al comma 5 primo periodo, dopo le parole «gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli di cui al comma 1-ter»;
5) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico»; dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: «Per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico è possibile prendere in considerazione la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi.»;
6) al comma 7 le parole «di cui ai commi 3 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi precedenti» e dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico;»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non si applica in ogni caso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
2. Il presente articolo si applica solo alle procedure avviate in data successiva alla sua entrata in vigore.

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