Decreto Legge del 2017 numero 148 art. 11


FONDO IMPRESE

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione.»;
b) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: «3-ter. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. L'erogazione può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.».
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018.
2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
2-ter. In sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)

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