Decreto Legge del 2017 numero 148 art. 16


DISPOSIZIONI CONTABILI URGENTI PER L'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA

1. Al fine di garantire l'effettiva messa in liquidazione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, le parole «per l'anno 2016» sono soppresse;
b) all'articolo 4:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.»;
1-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili»;
(Numero inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;
c) all'articolo 6, comma 4, terzo periodo, le parole «, quinto periodo» sono soppresse;
d) all'articolo 8, comma 2:
1) il primo periodo è sostituito dai seguenti : «A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Detti organi, nominati dal Ministro della salute, restano in carica per 3 anni e possono essere prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° aprile 2018 sotto indicato, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa.»;
(Numero così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
2) al secondo periodo, le parole «Alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «Alla conclusione della liquidazione,» e le parole «salvo quelli relativi al personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria», sono soppresse;
2-bis) al quinto periodo, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2018».
(Numero aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
1-bis. Al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione della Croce rossa italiana (CRI) risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ed appartenente all'area professionale e medica, il medesimo personale può essere collocato in mobilità, a domanda, nel rispetto della disponibilità in organico e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di seconda fascia di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area VI per il quadriennio 2002-2005, nonché nell'ambito della dirigenza medica e della professione infermieristica dell'Istituto superiore di sanità-Centro nazionale per i trapianti (CNT) e Centro nazionale sangue (CNS), e delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)
1-ter. Il personale della CRI, di cui al comma 1-bis, che abbia svolto compiti e funzioni nell'ambito della sanità pubblica può essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se è in possesso di specializzazione in disciplina diversa da quella ordinariamente richiesta per il predetto inquadramento.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)

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