Decreto Legge del 2017 numero 148 art. 17-quater


SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

1. All'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:
a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione;
b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;
c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione»;
d) al comma 3, alinea, dopo le parole: «tenendo conto» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2017,»;
e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorità ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo è il seguente:
a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;
b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilità sismica già effettuata;
c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico»;
f) al comma 4, dopo le parole: «del comma 3» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2017 e alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis per gli anni 2018 e 2019»;
g) al secondo periodo del comma 5, le parole: «banca dati l'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo»;
h) al comma 10, dopo la parola: «statali» sono inserite le seguenti: «e dello stesso Comune»;
i) al comma 11, le parole: «a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019»;
l) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico».
2. La rubrica del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituita dalla seguente: «Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico».
3. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione».
4. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.
5. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle Città Metropolitane e con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)

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