SOCIETÀ DI GESTIONE DELL'AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 91 è sostituito dal seguente:
«91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)