Decreto Legge del 2017 numero 148 art. 1-ter


DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.
2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
a) è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;
b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo, nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.
4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «all'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11, comma 2-bis».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)

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