Codice di Procedura Civile art. 263


§10 Del rendimento dei conti (PRESENTAZIONE E ACCETTAZIONE DEL CONTO)
1. Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell' udienza fissata per la discussione di esso.
2. Se il conto viene accettato, il giudice istuttore ne dà atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L' ordinanza non è impugnabile e costituisce titolo esecutivo.

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