Codice di Procedura Civile art. 70


INTERVENTO IN CAUSA DEL PUBBLICO MINISTERO

Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
[4) nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello;]
(Numero abrogato dall'art. 2, L. 11 agosto 1973, n. 533, sulle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie)
5) negli altri casi previsti dalla legge.
Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.
(Comma così sostituito dall’art. 75, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 75, D.L. n. 69/2013)
Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

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