Codice di Procedura Civile art. 720


REVOCA DELL'INTERDIZIONE O DELL'INABILITAZIONE

Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.

Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione [c.c. 417] possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.

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