Codice di Procedura Civile art. 712


CAPO II Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno (Rubrica così modificata dall'art. 17, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge. Il testo della rubrica del Capo II in vigore prima della suddetta modifica era il seguente: «Dell'interdizione e dell'inabilitazione».) (FORMA DELLA DOMANDA)

La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.
Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 47, L. 20 maggio 2016, n. 76, a decorrere dal 5 giugno 2016)

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