Obbligo di rendiconto



Ai sensi dell'art. 1713 cod.civ. il mandatario deve rendere al mandante il conto del proprio operato. Il rendiconto non consiste in un mero prospetto contabile dal quale evincere le indicazioni delle spese e dei ricavi, bensì anche nel dovere di consegna della documentazione (ricevute, fatture, lettere contabili, scontrini fiscali, etc., Cass.Civ. Sez. II, 7592/94 ) atta a rendere possibile una verifica dell'operato del mandatario nota1.

In caso di morte del mandatario (di per sé rilevante ai sensi dell'art. 1722 cod.civ. quale causa di estinzione del mandato) l'obbligo di rendiconto (in quanto obbligazione patrimoniale) viene trasferito agli eredi (Cass.Civ. Sez. III, 8801/98) nota2. All'inverso, venuto meno il mandante, l'azione di rendiconto potrebbe essere promossa da uno qualsiasi degli eredi del mandante stesso (Cass. Civ., Sez. III, 21288/11). Cosa riferire dell'ipotesi in cui il mandatario sia uno dei coeredi? In tal caso è stato deciso che la prescrizione in relazione ai crediti dell'ereditando effettuata da uno dei coeredi corre a far tempo dall'apertura della successione (Cass. Civ., Sez. II, 16332/2019).

Il II comma della norma citata fa salva la possibilità che il mandante dispensi, anche preventivamente, il mandatario dall'obbligo di rendiconto nota3. In questo caso (esonero preventivo) la dispensa dall'obbligo di rendiconto non esonera tuttavia il mandatario per il caso di dolo o colpa grave nota4. Che cosa dire invece della dispensa successiva al compimento dell'affare?

Secondo un'opinione nota5, ciò condurrebbe ad un esonero illimitato da responsabilità, nel senso che il diritto del mandante al rendiconto è in genere disponibile. V'è chi ha osservato, in senso contrario, che il riferito esonero si tradurrebbe in una semplice inversione dell'onere della prova, potendo comunque il mandante ritenere responsabile il mandatario per la cattiva gestione dell'affare nota6.

La questione sembra invero mal posta sotto il profilo semantico. Si tratta infatti di una questione di apprezzamento della volontà: cosa significa esonero dal rendere il conto? Se significa "mi fido di come hai condotto l'affare, non voglio fare verifiche" in effetti appare logico che, ogniqualvolta la fiducia si dimostri mal riposta, sia possibile chiamare il mandatario a rispondere del suo operato. Non può tuttavia escludersi che l'esonero abbia un altro significato: quello cioè di scaricare il mandatario da responsabilità per la sua attività.

La procedura per il rendiconto è prevista dal codice di procedura civile (artt. 263 e ss. cod.proc.civ.), le cui regole sono comunque derogabili (Cass. Civ. 11139/1995 )nota7.

Note

nota1

Tale obbligo ha ad oggetto tutto ciò che possa dare la dimostrazione e la giustificazione dell'opera svolta dal mandatario: Carnevali, voce Mandato, in Enc.giur.Treccani, p.8; Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, vol.VII, Torino, 1957, p.91.
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nota2

L'obbligo in parola non viene meno neppure nel caso in cui il mandato abbia avuto ad oggetto un'attività minutamente circoscritta dal mandante o sia stato raggiunto lo scopo per il quale il mandato era stato conferito, né si estingue con la revoca dell'incarico: Luminoso, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1999, p.1291.
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nota3

Si ritiene (Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, vol.XXXII, Milano, 1984, p.350) che la dispensa preventiva dal rendiconto, implicando una rinuncia da parte del mandante ad un diritto attribuitogli dalla legge, può essere tanto espressa quanto tacita.
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nota4

In questo modo si estende la disciplina prevista per le clausole di esonero da responsabilità (art.1229 cod.civ.) ad una fattispecie sostanzialmente diversa, poiché l'esonero dal rendiconto non importa esonero per inadempimento del mandatario. Questa estensione si ritiene tuttavia giustificata per le evidenti difficoltà probatorie che la mancanza del rendiconto determinerebbe per il mandante, rendendogli arduo tutelare la propria posizione (cfr. Minervini, cit., p.93). Ad analoghe conclusioni giunge Luminoso, cit., p.351 per il quale tuttavia si tratterebbe di una vera e propria clausola di esonero da responsabilità del mandatario per inadempimento.
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nota5

Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961, p.122.
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nota6

Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.364.
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nota7

Analogamente Dominedò, voce Mandato, in N.mo Dig.it., vol.XX, p.127. Contra Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.566, il quale sostiene l'inapplicabilità del procedimento in parola a questa fattispecie sulla base della considerazione che la procedura di cui all'art.263 cod.proc.civ. viene adottata solo nel caso sussista una lite. Inoltre risulterebbe palesemente superflua, in quanto sostituibile con altri mezzi. In realtà, riconosciuta la finalità istruttoria del procedimento è chiaro che esso può essere sostituito da qualsiasi mezzo idoneo a realizzare il risultato cui è finalizzato. Non si vede allora perchè negare l'ulizzabilità della normativa in questione qualora le parti nulla abbiano disposto.
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Bibliografia

  • BILE, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961
  • CARNEVALI, Mandato, Enc.giur.Treccani, 1990
  • DOMINEDO', Mandato, N.mo Dig. It.
  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • LUMINOSO, Torino, Comm.cod.civ.dir.Cendon, IV, 1999
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Tratt.dir.civ.Vassalli, VIII, 1957
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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