Codice di Procedura Civile art. 590-bis


ASSEGNAZIONE A FAVORE DI UN TERZO

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.
(Articolo inserito, a decorrere dal 4 maggio 2016, dall’art. 4, comma 1, lett. g), D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119; sull’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 4, comma 6, del medesimo D.L. n. 59/2016)

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice di Procedura Civile art. 590-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti