Codice di Procedura Civile art. 720-bis


NORME APPLICABILI AI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.
Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.
Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.
(Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge)

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice di Procedura Civile art. 720-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti