Codice di Procedura Civile art. 720-bis
NORME APPLICABILI AI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.
Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.
Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.
(Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge)