Poteri dei soci in ordine al controllo dell'amministrazione



L'art. 2261 cod. civ. prevede che i soci sprovvisti del potere di gestione (i quali dunque non rivestono la parallela qualità di amministratori: cfr. al riguardo Cass. Civ. Sez. I, 12531/98 ; Tribunale di Milano, 26/09/1988 nota1 ) hanno il diritto di controllare l'andamento della stessa. In tale contesto essi hanno la possibilità di ottenere notizie relative all'andamento delle operazioni, di consultare i documenti concernenti l'amministrazione, di ottenere il rendiconto degli affari sociali (cfr. Tribunale di Milano, 16 novembre 2007 , essendosi precisato come nelle società a base personale non vi sia alcun obbligo di redigere un vero e proprio bilancio). Controversa è l'ammissibilità di delegare a soggetti terzi l'esercizio dei detti diritti. L'opinione negativa fa leva sull'intima correlazione di essi rispetto alla qualità di socio. E' stato tuttavia ribattuto dell'infondatezza di una siffatta limitazione, non fondata su alcuno specifico divieto normativo nota2.
E' possibile che il contratto sociale introduca regole derogatorie rispetto alle regole predette? Le divergenze potrebbero manifestarsi sia nel senso di una limitazione dei diritti soggettivi del socio non amministratore sia, inversamente, nella direzione di accrescerne la tutela. La natura disponibile della situazione soggettiva in esame ha indotto la giurisprudenza a ritenere possibile tanto un accordo derogatorio in pejus in sede di costituzione della società, sia successivamente per il tramite del perfezionamento di un successivo atto con cui venga approvato l'operato dell'obbligato (Cass. Civ. Sez. I, 3356/85 ). In dottrina non v'è tuttavia univocità di pareri nota3.
Prescindendo da questo aspetto, è ancora più rilevante mettere a fuoco le esatte connotazioni dei diritti di controllo dei soci non amministratori. Da un lato infatti continue e defatiganti richieste del socio in ordine all'andamento degli affari sociali potrebbero addirittura apparire abusive, dall'altro non è escluso che esigenze di riservatezza rendano necessario non palesare elementi o notizie che, se rivelate, sarebbero pregiudizievoli rispetto al buon andamento delle operazioni in corso. Così è possibile che il rifiuto dell'amministratore di fornire informazioni non contraddica il diritto di cui all'art. 2261 cod. civ. (Tribunale di Milano, 22/03/1990 ). La norma inoltre parla di "rendiconto". Che cosa si intende con tale espressione? Secondo la prevalente interpretazione si identificherebbe con le risultanze di un vero e proprio bilancio d'esercizio. Si può ipotizzare che esso si sostanzi in un semplice documento riassuntivo soltanto quando riepiloghi le operazioni compiute in termini più brevi dell'anno, come espressamente previsto dalla norma in esame. Va segnalato come il "rendiconto" in parola sia stato utilizzato (sia pure in un isolato precedente giurisprudenziale) in relazione all'obbligo, incombente sui soci amministratori superstiti, di predisporre la situazione patrimoniale straordinaria finalizzata alla liquidazione della partecipazione sociale del socio defunto (Cass. Civ., Sez.I,1036/09).
L'approvazione del bilancio dovrà infine avvenire all'unanimità e non a semplice maggioranza, computandosi anche i soci privi del potere di amministrazione nota4.

Note

nota1

Il punto non è da considerarsi del tutto pacifico. In giurisprudenza si rinvengono infatti pronunzie risalenti sul punto non concordi. A fronte di pronunzie orientate nel senso dell'ammissibilità del ricorso da parte di uno dei soci amministratori neri confronti di altro socio amministratore alla procedura di rendimento dei conti di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. (Cass. Civ. Sez. I, 4521/78 ) si rinvengono decisioni negative, pur tenuto conto dell'eventuale estraniamento di fatto dall'amministrazione del socio agente (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 879/75 ).
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nota2

Nel primo senso cfr. Di Sabato Manuale delle società, Torino, 1987, p. 100; contra Costi, Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio, in Riv. delle soc., 1963, p. 79.
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nota3

A fronte di chi reputa praticabile una limitazione dei detti diritti (Ferri, Delle società di persone, in Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 180) c'è infatti chi nega questo esito, sulla scorta dell'indisponibilità degli stessi (in questo senso Ferrara, Gli imprenditori e le società, Milano, 1980, p. 266).Secondo taluni l'esercizio dei diritti di informazione e di ispezione incontrerebbe inoltre un limite nell'abuso e nel segreto sociale. Il socio, cioè, non potrebbe chiedere informazioni od effettuare ispezioni per scopi contrari all'interesse della società, così come si dovrebbero negare al socio notizie che, se rivelate, potrebbero arrecare un danno alla società (Costi, Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio, in Riv. delle soc., 1963, p. 86).
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nota4

Cottino, Diritto commerciale, Padova, 1987, vol. I, t. 2, p. 174; Di Sabato, op. cit., p. 105. E' tuttavia salva la possibilità che i patti sociali prevedano in maniera difforme.
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Bibliografia

  • COSTI, Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio, Riv. delle soc., 1963
  • COTTINO, Diritto commerciale, Padova, I- t. 2, 1987
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • FERRARA, Gli imprenditori e le società, Milano, 1980
  • FERRI, Delle società di persone, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1981

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